International centre for studies in urban history, archival sources and architectural and environmental heritage
Storia dell’UrbanisticaANVUR Class A journalfounded by Enrico Guidoni

Statuto

Finalità e organizzazione dell’Associazione

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“Associazione Storia della Città – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Fonti d’Archivio e Patrimonio architettonico ambientale”

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Articolo 1 — Costituzione e denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Storia della Città Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Fonti d’Archivio e Patrimonio architettonico ambientale” denominata per brevità “Associazione Storia della Città” ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione Storia della città è costituita sulle medesime basi culturali che ne hanno caratterizzato la fondazione il 28.02.1986 e di cui costituisce la naturale e ufficiale prosecuzione.

Nel caso in cui l’Ente sia iscritto nel Registro degli Enti del Terzo settore potrà utilizzare gli acronimi ETS in aggiunta alla sua denominazione.

La denominazione locuzione “Ente dell’Associazione del Terzo Settore sarà (ETS)” integrata solo in dalla costanza dell’iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la nuova denominazione “Storia della Città – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Fonti d’Archivio e Patrimonio architettonico ambientale Ente del Terzo Settore” o con la denominazione abbreviata “Associazione Storia della Città ETS”.

L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà iscrizione al RUNTS. utilizzata A unicamente seguito in costanza di dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, l’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 — Sede

L’Associazione ha sede legale presso la sede indicata dal Presidente in carica, Piazza Dettori n. 5 09124 Cagliari ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede all’interno del Comune dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifiche all’atto costitutivo.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata, in costanza di iscrizione al RUNTS, dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore come dall’art. 48 primo comma del codice del Terzo settore.

Articolo 3 — Scopo non lucrativo

L’Associazione non ha fini di lucro. previsto È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 — Finalità e scopi statutari

L’Associazione, rigorosamente ispirata ai principi di democrazia e alla pari dignità nei rapporti con gli Associati, persegue con spirito esclusivo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, indicate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche espositive, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Inoltre lo studio, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato alla storia della città.

L’Associazione persegue lo studio e la tutela delle strutture architettoniche, urbanistiche e territoriali, dei beni culturali e del paesaggio, nel quadro storico della loro formazione e sviluppo con particolare riferimento all’Italia, all’Europa e all’area mediterranea.

L’Associazione persegue nello svolgimento delle sue attività fini prevalentemente scientifici, ispirati da alti criteri culturali e supportati da metodologie e riferimenti alla cultura scientifica e universitaria nazionale e internazionale.

In questa direzione opera come società scientifica e interloquisce con gli organi preposti alla programmazione o alla valutazione della ricerca universitaria, nella misura in cui i suoi iscritti afferenti a specifici ritengono opportuno. settori scientifici disciplinari lo L’Associazione promuove il rinnovamento scientifiche, l’avanzamento degli delle studi metodologie (sia storico- istituzionali che strettamente disciplinari) la sperimentazione informatica, in costante collaborazione con i più importanti organismi e gruppi di ricerca in campo nazionale e internazionale.

Nel perseguire tali finalità l’Associazione intende svolgere la: – ricerca e utilizzazione sistematica, in un organico programma, delle fonti archivistiche e di ogni altra testimonianza delle trasformazioni materiali, relative alle città; – pubblicazione sistematica delle fonti significative per la Storia della città relative a specifiche istituzioni, delle sue evoluzioni urbanistiche, alle tecnologie, ai mestieri, alla vita sociale ed economica, all’iconografia progettuale, vedutistica e fotografica, nonché all’archeologia, alla storia dell’arte e a tutti i beni culturali. – collaborazione con gli organismi italiani e internazionali pubblici preposti alla tutela ed al restauro dei centri storici, delle architetture, del paesaggio, dei beni culturali, quindi alla loro catalogazione e inventariazione; – promozione, produzione e diffusione di pubblicazioni, convegni, seminari, dibattiti e attività formative in relazione alle finalità espresse in statuto, anche con strumentazioni multimediali, filmiche o informatiche; – raccolta e l’accessibilità a tutti in regime di open access, tramite il proprio sito istituzionale www.storiadellacitta.it e gli altri siti e profili social collegati, il patrimonio archivistico e librario proprio e quello dei suoi soci, così come tutti i prodotti culturali e le iniziative di propria produzione; – promozione e produzione di ricerche su tutto il territorio nazionale, europeo e dell’area del Mediterraneo, in collegamento con Archivi, Biblioteche, Fondazioni, Scuole, Musei, Istituti di cultura, Università e società scientifiche al fine di ampliare la conoscenza, la corretta utilizzazione e la valorizzazione di tutte le fonti riguardanti i beni culturali, artistici e architettonici, la storia della città e del territorio, anche al fine di elaborare atlanti dei centri storici italiani; – promozione di ricerche di carattere locale relative alla storia territoriale popolare, e ed architettonico, urbana alla dei centri minori, valorizzazione archeologico, del alla architettura patrimonio storico storico- artistico, demo antropologico e paesaggistico; – promozione di bandi di concorso o premi, partecipazione a bandi di concorso o premi; – promuovere delle relazioni con altre istituzioni e associazioni, italiane o straniere, aventi orizzonti culturali analoghi ai propri; – promozione e diffusione delle eredità culturali legate allo studio degli aspetti storici dell’architettura, dell’arte e dell’urbanistica indicati da Enrico Guidoni. A tal fine, ne conserva l’opera e promuove iniziative di diffusione e formazione ad essa riconducibili.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.

Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

SOCI

Articolo 5 — Attività dei soci

L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente

Articolo 6 — Principi associativi

civiche, Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di raggiungimento legge), esclusivo che dei intendono fini di contribuire solidarietà al sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione; b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere e/o partecipano nella temporanea.

Le organizzazioni pubbliche private persona di un loro rappresentante.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, come meglio infra precisato.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l’esercizio del diritto di recesso.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 7 — Status associativo

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 8 — Ammissione all’Associazione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b. presentare un breve curriculum vitae; c. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di ricorso, non entro ammissione i l’interessato successivi trenta potrà giorni, presentare all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro trenta giorni, motivandola in caso di rigetto.

In caso di mancata comunicazione entro i suddetti termini la richiesta si intende accolta.

L’aspirante socio in caso di rigetto della domanda può, entro trenta giorni sull’istanza dalla si comunicazione pronunci di l’assemblea rigetto, in chiedere occasione che della successiva convocazione.

Articolo 9 — Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno, entro il 15 febbraio di ciascun anno, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell’Associazione, di controllarne l’andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 10 — Decadenza dello status di socio

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali.

La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Gli associati esclusi potranno ricorrere provvedimento.

La decisione sul ricorso spetta all’assemblea. contro il

Organi dell’Associazione

Articolo 11 — Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

Tutti gli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite. Per i componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, se nominati, sul compenso deciderà l’Assemblea dei Soci al momento della loro nomina.

Articolo 12 — Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea deve essere convocata, con le modalità previste nel Regolamento Interno, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’Associazione; c. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione; d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: f. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo h. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; i. sull’esclusione degli associati; j. sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’assemblea approva il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo, per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento della Associazione.

Le disposizioni di detto Regolamento non possono contrastare con quanto previsto nel presente statuto.

In caso contrario esse non sono applicabili.

Possono partecipare alle assemblee tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto; è ammessa la rappresentanza con semplice delega scritta, tuttavia ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

Articolo 13 — Convocazione dei soci

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta almeno otto giorni prima della riunione con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. L’Assemblea Ordinaria deve Direttivo, almeno volta bilancio consuntivo una entro essere convocata l’anno quattro per dal Consiglio l’approvazione mesi dalla del chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L’assemblea è, altresì, convocata: – tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; – allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Tale richiesta dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che, entro 20 (venti) giorni, dovrà convocare l’assemblea.

Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali: – nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo; – a chi presiede l’adunanza deve essere consentito di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati essere grado delle votazioni; – il verbalizzante deve in di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell’adunanza; – ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; – nell’avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della Associazione e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, o in alternativa le modalità di collegamento alla riunione virtuale.

Articolo 14 — Validità delle delibere assembleari

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 28.

Articolo 15 — Votazioni

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, per delega scritta che deve essere conservata a cura dell’Associazione. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, oltre che dell’anno precedente anche dell’anno di riferimento dell’assemblea.

In occasione dell’elezione delle cariche sociali due distinte votazioni prevedono l’elezione del Presidente e l’elezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente e nomina, inoltre fra i membri dell’Assemblea, su proposta del Presidente, un Segretario che può assumere anche funzioni di Tesoriere.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 17 — Consiglio Direttivo. Compiti

Il Consiglio Direttivo: a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base proposte del Presidente e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci; b. convoca l’assemblea; c. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; d. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; f. nomina e revoca, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; g. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; h. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di studio per particolari tematiche, sia permanenti che a termine, in armonia con il programma di ricerca dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Articolo 18 — Consiglio Direttivo. Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio può tenersi anche con il sistema a distanza, ovvero in videoconferenza o con altre forme che possano garantire la regolarità della stessa.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 19 — Il Presidente

Al Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, propone le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione sia dal punto di vista scientifico e che amministrativo; coordina l’attività pubblicistica dell’Associazione.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali mansioni spetteranno al Vice Presidente.

Articolo 20 — Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa coadiuva il documentazione, Presidente nella tiene i gestione registri degli contabili, incassi e dei pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Articolo 21 — Collegio dei Sindaci Revisori

È consentita la nomina di un organo di controllo collegiale o monocratico, ovvero di un revisore o di una società di revisione in base a quanto previsto per legge o deliberato dall’assemblea. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche elegge, sua tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori nella prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’organo di controllo: verifica l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nel caso di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni previste per le società. All’organo di controllo collegiale o monocratico può altresì essere attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore si applicano le norme previste in materia di società. Salvo differente decisione dei soci il suo incarico, revocabile, dura tre esercizi, con scadenza analoga a quella sopra prevista per i sindaci.

L’organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio è nominato dai soci all’atto della nomina del collegio stesso.

Nei casi in cui la nomina dell’organo di controllo fosse obbligatorio, relativamente alle qualità e qualifiche dei membri si applicano le disposizioni di legge in materia.

I membri sono nominati dall’assemblea, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. La cessazione dei membri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito. Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio dell’Associazione

Articolo 22 — Patrimonio

Il patrimonio, proventi, comprensivo entrate svolgimento comunque dell’attività di eventuali denominate statutaria ai è ricavi, rendite, utilizzato fini per lo dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di tutti i vincoli normativi.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati; c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g. e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale; j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi attivi di gestione possono essere destinati solo ad ammortamenti, al fondo per perdite future o per acquisto di beni. Non sono consentiti utili, né distribuzione alcuna, anche indiretta. I fondi sono depositati nei modi ed in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

A garanzia degli impegni assunti, sarà sempre disponibile un patrimonio minimo costituito dalla proprietà della sede sociale o da deposito presso un istituto di eredito nella misura prevista dalla legge.

Articolo 23 — Quote

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

La quota associativa è stabilita dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dallo status di socio per morosità. Gli associati che abbiano receduto, che siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere le quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Scritture contabili e bilancio

Articolo 24 — Tenuta dei libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

L’organo amministrativo è tenuto a consentire e rendere possibile l’esercizio di tale diritto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Articolo 25 — Trasparenza

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione. Qualora sia richiesto da dieci iscritti, essi potranno nominare un Comitato interno di Verifica composto da tre membri, che potrà essere rinnovato periodicamente.

Potrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, richiedere la convocazione dell’assemblea, fare osservazioni sull’attività, verificare i libri sociali, che saranno resi disponibili dai rispettivi responsabili.

In tale occasione potrà partecipare ogni associato che lo richieda.

Resta salva la facoltà individuale di fare richiesta scritta di esame dei libri sociali al Consiglio Direttivo che fisserà data ed ora di consultazione entro i 30 (trenta) giorni dall’istanza, dandone comunicazione al richiedente almeno 5 (cinque) giorni prima.

Nel caso in cui la richiesta d’esame riguardi l’organo di controllo o di revisione, essa sarà indirizzata allo stesso, seguendo analoga tempistica.

Articolo 26 — Bilancio

Sulla base del resoconto predisposto dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo delibera il bilancio che, qualora sia consentito dalle vigenti norme, rendiconto di l’approvazione può essere cassa, e entro cento redatto lo anche presenta venti nella forma del all’Assemblea per giorni dalla chiusura dell’esercizio, coincidente con l’anno solare.

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117 /2017.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117 /2017.

Entro gli stessi termini si approverà il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.

Nei casi previsti dall’Assemblea, dalla il legge, Consiglio o quando Direttivo ne sia redige richiesto altresì il bilancio sociale.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, all’attività con distinzione istituzionale e quella tra quella relativa attinente alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Articolo 27 — Attività occasionali. Rendiconto.

Indipendentemente l’Associazione, dalla per ogni redazione del bilancio attività occasionale di annuale, raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, quattro o mesi campagne dalla di sensibilizzazione, chiusura dell’esercizio redige un entro apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento dell’Associazione

Articolo 28 — Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione sarà necessario il consenso di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’ assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall’art. 9 del d.lgs. 117 /2017.

L’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.

Articolo 29 — Acquisto della personalità giuridica

La domanda volta all’acquisto della personalità giuridica dell’ente e all’assunzione della qualifica di ente de Terzo settore verrà formulata ai sensi dell’art. 22 codice del Terzo settore, cui integralmente si rinvia.

Disposizioni finali

Articolo 30 — Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio al codice civile e, dal momento della iscrizione della Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, alle norme del disposizioni di attuazione. codice civile e alle relative